Art. 5
In vigore dal 26 giu 2020
1. La Commissione può adottare i seguenti provvedimenti:
a)
adottare misure di salvaguardia a norma dell’, paragrafo 1, lettera b), dell’accordo;
b)
chiedere consultazioni a norma dell’articolo 15, paragrafo 3, dell’accordo;
c)
adottare misure tese a sospendere gli obblighi di riconoscimento reciproco e a rescindere detta sospensione a norma dell’articolo 16 dell’accordo.
2. La Commissione comunica con sufficiente anticipo al Consiglio l’intenzione di agire a norma del presente articolo.
Storico versioni
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