Art. 5

Art. 5

In vigore dal 26 giu 2020
1.   La Commissione può adottare i seguenti provvedimenti: a) adottare misure di salvaguardia a norma dell’, paragrafo 1, lettera b), dell’accordo; b) chiedere consultazioni a norma dell’articolo 15, paragrafo 3, dell’accordo; c) adottare misure tese a sospendere gli obblighi di riconoscimento reciproco e a rescindere detta sospensione a norma dell’articolo 16 dell’accordo. 2.   La Commissione comunica con sufficiente anticipo al Consiglio l’intenzione di agire a norma del presente articolo.
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