Art. 3

In vigore dal 26 giu 2020
1.   Nel comitato misto delle parti, istituito dall’articolo 11, paragrafo 1, dell’accordo, l’Unione è rappresentata dalla Commissione europea, assistita dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea («EASA») e accompagnata dalle autorità aeronautiche in rappresentanza degli Stati membri. 2.   Nel Consiglio di supervisione della certificazione, istituito all’allegato I, punto 3.1.1, dell’accordo, l’Unione è rappresentata dall’EASA, assistita dalle autorità aeronautiche direttamente interessate dall’ordine del giorno di ciascuna riunione.
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Art. 3 Decisione (UE) 2020/1075 — Testo vigente | Portale Normativo