Art. 2
In vigore dal 25 mag 2020
1. La concessione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è subordinata alla condizione preliminare del rispetto, da parte del paese partner, di meccanismi democratici effettivi — compresi un sistema parlamentare multipartitico e lo Stato di diritto — e dei diritti umani.
2. La Commissione e il SEAE monitorano il rispetto della condizione preliminare di cui al paragrafo 1 durante l’intero ciclo dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano conformemente alla decisione 2010/427/UE del Consiglio (3).
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