Art. 4
In vigore dal 25 mag 2020
1. Alle condizioni previste al paragrafo 3, la Commissione mette a disposizione l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione in due rate. L’importo di ciascuna rata è fissato nel protocollo d’intesa.
2. Per gli importi dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è prevista una dotazione, ove richiesto, ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (4).
3. La Commissione decide di versare le rate a condizione che siano rispettate tutte le condizioni seguenti:
a)
la condizione preliminare di cui all’;
b)
un bilancio costantemente soddisfacente dell’attuazione di un accordo di credito non cautelare con l’FMI;
c)
l’attuazione soddisfacente delle condizioni di politica economica e delle condizioni finanziarie concordate nel protocollo d’intesa.
Il versamento della seconda rata non è effettuato, in linea di principio, prima di tre mesi dal versamento della prima rata.
4. Qualora le condizioni di cui al paragrafo 3, primo comma, non siano soddisfatte, la Commissione sospende temporaneamente o annulla l’erogazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione. In tali casi, comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le ragioni della sospensione o dell’annullamento.
5. L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è erogata alla banca centrale del paese partner. Alle condizioni che saranno concordate nel protocollo d’intesa, tra cui la conferma del fabbisogno residuo di finanziamento di bilancio, i fondi dell’Unione possono essere trasferiti al ministero delle Finanze come beneficiario finale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2020:701:oj#art-4