Art. 1

In vigore dal 25 mag 2020
1.   L’Unione mette a disposizione della Repubblica d’Albania, della Bosnia-Erzegovina, della Georgia, del Regno hascemita di Giordania, del Kosovo, della Repubblica di Moldova, del Montenegro, della Repubblica di Macedonia del Nord, della Repubblica tunisina e dell’Ucraina («paesi partner») assistenza macrofinanziaria («assistenza macrofinanziaria dell’Unione») per un importo totale massimo di 3 miliardi di EUR al fine di sostenere la stabilizzazione economica dei paesi partner e un programma sostanziale di riforme. L’assistenza contribuisce a coprire il fabbisogno urgente di sostegno alla bilancia dei pagamenti dei paesi partner individuato nel programma sostenuto dall’FMI ed è resa disponibile come segue: a) 180 milioni di EUR per la Repubblica d’Albania; b) 250 milioni di EUR per la Bosnia-Erzegovina; c) 150 milioni di EUR per la Georgia; d) 200 milioni di EUR per il Regno hascemita di Giordania; e) 100 milioni di EUR per il Kosovo; f) 100 milioni di EUR per la Repubblica di Moldova; g) 60 milioni di EUR per il Montenegro; h) 160 milioni di EUR per la Repubblica di Macedonia del Nord; i) 600 milioni di EUR per la Repubblica tunisina; j) 1,2 miliardi di EUR per l’Ucraina. 2.   L’intero importo dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è erogato a ciascun paese partner sotto forma di prestiti. La Commissione è autorizzata a prendere in prestito per conto dell’Unione i fondi necessari sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie e a prestarli al paese partner. La durata massima dei prestiti è in media di 15 anni. 3.   L’erogazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è gestita dalla Commissione in linea con gli accordi o le intese tra l’FMI e il paese partner. La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all’evoluzione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione, compresi i relativi esborsi, e fornisce a tempo debito i documenti pertinenti a tali istituzioni. 4.   L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è messa a disposizione per un periodo di 12 mesi a decorrere dal primo giorno successivo all’entrata in vigore del protocollo d’intesa di cui all’, paragrafo 1. 5.   Qualora, nel corso del periodo di erogazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione, il fabbisogno di finanziamento del paese partner diminuisca radicalmente rispetto alle previsioni iniziali, la Commissione, deliberando secondo l’, paragrafo 2, riduce l’importo dell’assistenza, la sospende o la annulla.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2020:701:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Decisione (UE) 2020/701 — Testo vigente | Portale Normativo