Art. 5

Contributo allo smantellamento del modello di attività delle reti di traffico e tratta di esseri umani

In vigore dal 31 mar 2020
Contributo allo smantellamento del modello di attività delle reti di traffico e tratta di esseri umani 1.   Come altro compito secondario e in conformità dell’UNSCR 2240 (2015), EUNAVFOR MED Irini sostiene l’individuazione e il controllo delle reti di traffico e tratta di esseri umani attraverso la raccolta di informazioni e il pattugliamento in alto mare effettuato con mezzi aerei, nel teatro dell’operazione convenuto. 2.   Nello svolgimento di detto compito, EUNAVFOR MED Irini può raccogliere e conservare dati, a norma del diritto applicabile, relativi al traffico e alla tratta di esseri umani, anche in materia di reati attinenti alla sicurezza dell’operazione, che può trasmettere alle pertinenti autorità di contrasto degli Stati membri e ai competenti organi dell’Unione.
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Contributo allo smantellamento del modello di attività delle reti di traffico e tratta di esseri umani (Art. 5 Decisione (UE) 2020/472) — Testo vigente | Portale Normativo