Art. 4

Sviluppo delle capacità e formazione della guardia costiera e della marina libiche

In vigore dal 31 mar 2020
Sviluppo delle capacità e formazione della guardia costiera e della marina libiche 1.   Quale ulteriore compito secondario, EUNAVFOR MED Irini contribuisce allo sviluppo delle capacità e alla formazione della guardia costiera e della marina libiche nei compiti di contrasto in mare, in particolare per prevenire il traffico e la tratta di esseri umani. 2.   Il compito di cui al paragrafo 1 è svolto in alto mare, nel teatro dell’operazione convenuto di EUNAVFOR MED Irini. Detto compito può altresì essere svolto nel territorio, comprese le acque territoriali, della Libia o di uno Stato terzo ospitante vicino della Libia, qualora il CPS decida in tal senso a seguito di una valutazione del Consiglio sulla base di un invito da parte della Libia o dello Stato ospitante interessato, e in conformità del diritto internazionale. 3.   In considerazione dei requisiti operativi eccezionali, parte del compito di cui al paragrafo 1 può essere svolta in uno Stato membro, su invito di quest’ultimo, anche in centri di formazione pertinenti. 4.   Ai fini del compito di cui al paragrafo 1, EUNAVFOR MED Irini istituisce e gestisce un meccanismo di controllo in stretto coordinamento con altre pertinenti parti interessate, anche, se necessario, in Libia. 5.   Nella misura necessaria per il compito di cui al paragrafo 1, EUNAVFOR MED Irini può raccogliere, conservare e scambiare con le pertinenti autorità degli Stati membri, i competenti organismi dell’Unione, la missione di sostegno dell’ONU in Libia, Interpol, la Corte penale internazionale e gli Stati Uniti d’America le informazioni, compresi i dati personali, raccolte ai fini delle procedure di controllo su eventuali tirocinanti, a condizione che questi abbiano prestato il loro consenso scritto. Inoltre, EUNAVFOR MED Irini può raccogliere e conservare le informazioni mediche e i dati biometrici necessari sui tirocinanti con il loro consenso scritto.
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Sviluppo delle capacità e formazione della guardia costiera e della marina libiche (Art. 4 Decisione (UE) 2020/472) — Testo vigente | Portale Normativo