Art. 5
Contributo allo smantellamento del modello di attività delle reti di traffico e tratta di esseri umani
In vigore dal 31 mar 2020
Contributo allo smantellamento del modello di attività delle reti di traffico e tratta di esseri umani
1. Come altro compito secondario e in conformità dell’UNSCR 2240 (2015), EUNAVFOR MED Irini sostiene l’individuazione e il controllo delle reti di traffico e tratta di esseri umani attraverso la raccolta di informazioni e il pattugliamento in alto mare effettuato con mezzi aerei, nel teatro dell’operazione convenuto.
2. Nello svolgimento di detto compito, EUNAVFOR MED Irini può raccogliere e conservare dati, a norma del diritto applicabile, relativi al traffico e alla tratta di esseri umani, anche in materia di reati attinenti alla sicurezza dell’operazione, che può trasmettere alle pertinenti autorità di contrasto degli Stati membri e ai competenti organi dell’Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2020:472:oj#art-5