Art. 5

In vigore dal 2 mar 2020
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione. La Commissione può pubblicare gli importi dell’aiuto e degli interessi recuperati in applicazione della presente decisione, fatto salvo l’articolo 30 del regolamento (UE) 2015/1589.
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Art. 5 Decisione (UE) 2020/1411 — Testo vigente | Portale Normativo