Art. 2

In vigore dal 2 mar 2020
1.   L’Italia procede al recupero degli aiuti di cui all’, paragrafo 3, presso il beneficiario. 2.   Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione del beneficiario fino a quella del loro effettivo recupero. 3.   Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 e del regolamento (CE) n. 271/2008 (71) che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004. 4.   In base alle informazioni di cui dispone, la Commissione riconosce che l’Italia ha già recuperato dal beneficiario l’importo di capitale dell’aiuto e una parte degli interessi dovuti.
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Art. 2 Decisione (UE) 2020/1411 — Testo vigente | Portale Normativo