Art. 1
In vigore dal 2 mar 2020
1. Gli aiuti concessi ad Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar e Toremar tra il 1o gennaio 1992 e il 31 dicembre 2008 a titolo di compensazione per l’esercizio delle linee nazionali costituiscono aiuti esistenti.
2. Salvo il disposto del paragrafo 3, gli aiuti concessi dall’Italia ad Adriatica e Saremar tra il 1o gennaio 1992 e il 31 dicembre 2008 a titolo di compensazione per l’esercizio delle linee internazionali sono compatibili con il mercato interno a norma dell’articolo 106, paragrafo 2, del TFUE.
3. Sono incompatibili con il mercato interno gli aiuti concessi ad Adriatica per il periodo da gennaio 1992 a luglio 1994 in relazione al collegamento Brindisi/Corfù/Igoumenitsa/Patrasso, cui è stata data illegalmente esecuzione in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
4. Il trattamento fiscale degli oli minerali utilizzati come carburante per la navigazione è da considerarsi un aiuto esistente, in quanto né la Commissione, né l’Italia su richiesta della Commissione, hanno intrapreso azioni nei confronti di questa misura prima della scadenza del termine di prescrizione per il recupero dell’aiuto, di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) 2015/1589.
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