Art. 3
Divulgazione
In vigore dal 20 dic 2019
Divulgazione
La banca dati elettronica comprende le funzionalità necessarie per consentire alle autorità competenti, agli uffici unici di collegamento, alla Commissione e ai soggetti che formulano segnalazioni esterne a norma dell’articolo 27, paragrafi 1 o 2, del regolamento (UE) 2017/2394, di indicare se le informazioni da essi fornite possano essere divulgate per i fini consentiti dall’articolo 33, paragrafo 3, lettere a) e b), del medesimo regolamento, senza che siano necessarie ulteriori consultazioni tra di loro a norma del suddetto articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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