Art. 2

Coordinamento delle comunicazioni in arrivo inviate ai sensi degli articoli 26, 27 e 28

In vigore dal 20 dic 2019
Coordinamento delle comunicazioni in arrivo inviate ai sensi degli articoli 26, 27 e 28 Gli Stati membri assegnano al loro ufficio unico di collegamento, o a una o più delle loro autorità competenti, il compito di ricevere le comunicazioni in arrivo trasmesse a norma degli articoli 26, 27 e 28 del regolamento (UE) 2017/2394 e di inviarle a loro volta senza indugio alle autorità competenti di tale Stato membro interessate o potenzialmente interessate dall’infrazione in questione.
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