Art. 2
Coordinamento delle comunicazioni in arrivo inviate ai sensi degli articoli 26, 27 e 28
In vigore dal 20 dic 2019
Coordinamento delle comunicazioni in arrivo inviate ai sensi degli articoli 26, 27 e 28
Gli Stati membri assegnano al loro ufficio unico di collegamento, o a una o più delle loro autorità competenti, il compito di ricevere le comunicazioni in arrivo trasmesse a norma degli articoli 26, 27 e 28 del regolamento (UE) 2017/2394 e di inviarle a loro volta senza indugio alle autorità competenti di tale Stato membro interessate o potenzialmente interessate dall’infrazione in questione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2019:2213:oj#art-2