Art. 1
Banca dati elettronica
In vigore dal 20 dic 2019
Banca dati elettronica
1. La banca dati elettronica da istituire e aggiornare a norma dell’articolo 35 del regolamento (UE) 2017/2394 (la «banca dati elettronica») è messa a disposizione, per quanto concerne le comunicazioni di cui agli articoli da 11 a 23 e agli articoli 26, 27 e 28 di tale regolamento, mediante il sistema di informazione del mercato interno («IMI») conformemente alla decisione di esecuzione (UE) 2019/2212.
2. La registrazione nell’IMI delle autorità competenti di uno Stato membro, dell’ufficio unico di collegamento e dei soggetti che formulano segnalazioni esterne a norma dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2394, nonché l’aggiornamento di tale registrazione per tenere conto di eventuali modifiche pertinenti, costituisce comunicazione da parte di tale Stato membro alla Commissione delle informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del medesimo regolamento in relazione a dette autorità, uffici unici di collegamento e soggetti.
3. La banca dati elettronica comprende le funzionalità necessarie per consentire alle autorità competenti, agli uffici unici di collegamento e alla Commissione di ottenere, ai fini dell’articolo 34 del regolamento (UE) 2017/2394, una sintesi certificata in formato digitale delle comunicazioni che li riguardano, di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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