Art. 3
Cooperazione amministrativa
In vigore dal 20 dic 2019
Cooperazione amministrativa
1. Ai fini dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2017/2394, l’IMI fornisce la funzionalità tecnica in particolare per:
a)
presentare una richiesta di informazioni a norma di tale articolo, comprese eventuali informazioni di accompagnamento e prove;
b)
trasmettere la richiesta all’autorità competente appropriata;
c)
rispondere alla richiesta di informazioni;
d)
informare l’autorità richiedente e la Commissione del rifiuto di dar seguito a una richiesta di informazioni, compresi i motivi del rifiuto;
e)
comunicare nel caso di un disaccordo riguardo a una richiesta di informazioni.
2. Ai fini dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2017/2394, l’IMI fornisce la funzionalità tecnica in particolare per:
a)
presentare una richiesta di misure di esecuzione a norma di tale articolo, comprese eventuali informazioni di accompagnamento e prove;
b)
trasmettere la richiesta all’autorità competente appropriata;
c)
informare l’autorità richiedente circa i provvedimenti e le misure adottate o che si intendono adottare in risposta alla richiesta, comprese le comunicazioni riguardo al termine per soddisfare tale richiesta;
d)
notificare all’autorità richiedente, alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione le misure adottate e l’effetto di tali misure;
e)
informare l’autorità richiedente e la Commissione del rifiuto di dar seguito a una richiesta di misure di esecuzione;
f)
comunicare nel caso di un disaccordo riguardo a una richiesta di misure di esecuzione.
3. Ai fini degli articoli 15 e 23 del regolamento (UE) 2017/2394, l’IMI fornisce la funzionalità tecnica in particolare per:
a)
notificare l’intenzione di avviare un’azione coordinata;
b)
individuare e designare un coordinatore per l’azione coordinata;
c)
notificare l’avvio di un’azione coordinata;
d)
comunicare l’intenzione di partecipare a un’azione coordinata;
e)
notificare i risultati delle indagini a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2394;
f)
comunicare una decisione di rifiuto di partecipare a un’azione coordinata, indicandone i motivi e trasmettendo gli eventuali documenti giustificativi;
g)
comunicare una posizione comune sui risultati dell’indagine e la valutazione dell’infrazione diffusa;
h)
comunicare riguardo agli impegni nelle azioni coordinate;
i)
comunicare riguardo ai progressi dell’azione coordinata;
j)
comunicare riguardo a qualsiasi richiesta di assistenza reciproca che può essere rilevante per l’azione coordinata;
k)
comunicare riguardo al coordinamento di qualsiasi misura di esecuzione;
l)
comunicare riguardo alla chiusura dell’azione coordinata.
4. Ai fini dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2017/2394, l’IMI fornisce la funzionalità tecnica in particolare per:
a)
formulare una segnalazione, comprendente qualsiasi informazione di accompagnamento pertinente e un’eventuale indicazione dell’intenzione di avviare un’azione coordinata;
b)
rettificare le informazioni della segnalazione;
c)
ritirare una segnalazione;
d)
chiedere di verificare se siano avvenute infrazioni simili o se siano state adottate misure di esecuzione;
e)
rispondere a tali richieste;
f)
trasmettere alle autorità competenti appropriate le comunicazioni pervenute.
5. Ai fini dell’articolo 27 del regolamento (UE) 2017/2394, l’IMI fornisce la funzionalità tecnica in particolare per:
a)
formulare una segnalazione esterna, comprendente qualsiasi informazione di accompagnamento pertinente;
b)
rettificare le informazioni della segnalazione esterna;
c)
ritirare una segnalazione esterna;
d)
trasmettere alle autorità competenti appropriate le comunicazioni pervenute.
6. Ai fini dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2017/2394 l’IMI fornisce la funzionalità tecnica in particolare per notificare le misure adottate al fine di porre rimedio a un’infrazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2019:2212:oj#art-3