Art. 5

Conservazione dei dati

In vigore dal 20 dic 2019
Conservazione dei dati 1)   L’IMI fornisce la funzionalità tecnica per consentire la cancellazione di tutti i dati ivi conservati come parte del progetto pilota relativo a un’infrazione non appena i pertinenti partecipanti all’IMI indicano che tali dati non sono più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti e trattati. L’IMI provvede anche affinché tutti questi dati siano cancellati in ogni caso entro cinque anni dalla data specificata per il pertinente tipo di procedura di cooperazione amministrativa all’articolo 35, paragrafo 3, secondo comma, lettere a), b) o c), del regolamento (UE) 2017/2394. 2)   Dopo la cancellazione di tali dati rimarrà accessibile nell’IMI solo una registrazione dell’avvenuto scambio di informazioni pertinenti, da cui saranno esclusi tutti i dati tramite i quali l’infrazione potrebbe essere identificata. 3)   Il paragrafo 1 non pregiudica gli obblighi, di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1024/2012, di bloccare e cancellare i dati personali conservati nell’IMI come parte del progetto pilota, nella misura in cui tale articolo potrebbe comportare il blocco o la cancellazione anticipata di tali dati.
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Conservazione dei dati (Art. 5 Decisione (UE) 2019/2212) — Testo vigente | Portale Normativo