Art. 3 · Cooperazione amministrativa

Art. 3

Cooperazione amministrativa

In vigore dal 20 dic 2019
Cooperazione amministrativa 1.   Ai fini dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2017/2394, l’IMI fornisce la funzionalità tecnica in particolare per: a) presentare una richiesta di informazioni a norma di tale articolo, comprese eventuali informazioni di accompagnamento e prove; b) trasmettere la richiesta all’autorità competente appropriata; c) rispondere alla richiesta di informazioni; d) informare l’autorità richiedente e la Commissione del rifiuto di dar seguito a una richiesta di informazioni, compresi i motivi del rifiuto; e) comunicare nel caso di un disaccordo riguardo a una richiesta di informazioni. 2.   Ai fini dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2017/2394, l’IMI fornisce la funzionalità tecnica in particolare per: a) presentare una richiesta di misure di esecuzione a norma di tale articolo, comprese eventuali informazioni di accompagnamento e prove; b) trasmettere la richiesta all’autorità competente appropriata; c) informare l’autorità richiedente circa i provvedimenti e le misure adottate o che si intendono adottare in risposta alla richiesta, comprese le comunicazioni riguardo al termine per soddisfare tale richiesta; d) notificare all’autorità richiedente, alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione le misure adottate e l’effetto di tali misure; e) informare l’autorità richiedente e la Commissione del rifiuto di dar seguito a una richiesta di misure di esecuzione; f) comunicare nel caso di un disaccordo riguardo a una richiesta di misure di esecuzione. 3.   Ai fini degli articoli 15 e 23 del regolamento (UE) 2017/2394, l’IMI fornisce la funzionalità tecnica in particolare per: a) notificare l’intenzione di avviare un’azione coordinata; b) individuare e designare un coordinatore per l’azione coordinata; c) notificare l’avvio di un’azione coordinata; d) comunicare l’intenzione di partecipare a un’azione coordinata; e) notificare i risultati delle indagini a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2394; f) comunicare una decisione di rifiuto di partecipare a un’azione coordinata, indicandone i motivi e trasmettendo gli eventuali documenti giustificativi; g) comunicare una posizione comune sui risultati dell’indagine e la valutazione dell’infrazione diffusa; h) comunicare riguardo agli impegni nelle azioni coordinate; i) comunicare riguardo ai progressi dell’azione coordinata; j) comunicare riguardo a qualsiasi richiesta di assistenza reciproca che può essere rilevante per l’azione coordinata; k) comunicare riguardo al coordinamento di qualsiasi misura di esecuzione; l) comunicare riguardo alla chiusura dell’azione coordinata. 4.   Ai fini dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2017/2394, l’IMI fornisce la funzionalità tecnica in particolare per: a) formulare una segnalazione, comprendente qualsiasi informazione di accompagnamento pertinente e un’eventuale indicazione dell’intenzione di avviare un’azione coordinata; b) rettificare le informazioni della segnalazione; c) ritirare una segnalazione; d) chiedere di verificare se siano avvenute infrazioni simili o se siano state adottate misure di esecuzione; e) rispondere a tali richieste; f) trasmettere alle autorità competenti appropriate le comunicazioni pervenute. 5.   Ai fini dell’articolo 27 del regolamento (UE) 2017/2394, l’IMI fornisce la funzionalità tecnica in particolare per: a) formulare una segnalazione esterna, comprendente qualsiasi informazione di accompagnamento pertinente; b) rettificare le informazioni della segnalazione esterna; c) ritirare una segnalazione esterna; d) trasmettere alle autorità competenti appropriate le comunicazioni pervenute. 6.   Ai fini dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2017/2394 l’IMI fornisce la funzionalità tecnica in particolare per notificare le misure adottate al fine di porre rimedio a un’infrazione.
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