Art. 3
In vigore dal 9 dic 2019
1. L’importo di riferimento finanziario per l’attuazione dei progetti di cui all’, paragrafo 2, è pari a 2 738 708,98 di EUR.
2. Le spese finanziate con l’importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine essa conclude un accordo di finanziamento con il segretariato dell’OAS/CICTE. L’accordo prevede che il segretariato dell’OAS/CICTE assicuri la visibilità del contributo dell’Unione corrispondente all’entità di tale contributo.
4. La Commissione si adopera per concludere l’accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l’entrata in vigore della presente decisione. La Commissione informa il Consiglio di ogni difficoltà in tale procedimento e della data di conclusione dell’accordo di finanziamento.
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