Art. 1
In vigore dal 9 dic 2019
1. Al fine di promuovere la pace e la sicurezza, nonché un multilateralismo efficace a livello globale e regionale, l’Unione persegue i seguenti obiettivi:
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migliorare la base legislativa e regolamentare della bioprotezione e della biosicurezza nei paesi beneficiari, attraverso l’adozione e l’applicazione di leggi adeguate ed efficaci che vietino ai soggetti non statali di fabbricare, acquisire, possedere, sviluppare, trasportare, trasferire o utilizzare armi biologiche e relativi vettori, in particolare per scopi terroristici;
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migliorare la bioprotezione e la biosicurezza nei paesi beneficiari sensibilizzando i settori pertinenti, anche attraverso l’attuazione di misure nazionali efficaci per prevenire la proliferazione delle armi biologiche e dei relativi vettori.
2. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, l’Unione intraprende i seguenti progetti:
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assistenza tecnica e legislativa per rafforzare la normativa sulla bioprotezione e sulla biosicurezza, garantire l’armonizzazione di tale normativa con le norme internazionali e promuovere e rafforzare la cooperazione regionale;
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sensibilizzazione, istruzione e formazione in materia di bioprotezione e di biosicurezza.
Storico versioni
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