Art. 2

In vigore dal 9 dic 2019
1.   L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell’attuazione della presente decisione. 2.   L’esecuzione tecnica dei progetti di cui all’, paragrafo 2, è affidata al segretariato dell’OAS/CICTE, che svolge tale compito sotto il controllo dell’alto rappresentante. A tal fine, l’alto rappresentante conclude gli accordi necessari con il segretariato dell’OAS/CICTE. 3.   Una descrizione dettagliata dei progetti è riportata nell’allegato della presente decisione.
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Art. 2 Decisione (UE) 2019/2108 — Testo vigente | Portale Normativo