Art. 2
In vigore dal 9 dic 2019
1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell’attuazione della presente decisione.
2. L’esecuzione tecnica dei progetti di cui all’, paragrafo 2, è affidata al segretariato dell’OAS/CICTE, che svolge tale compito sotto il controllo dell’alto rappresentante. A tal fine, l’alto rappresentante conclude gli accordi necessari con il segretariato dell’OAS/CICTE.
3. Una descrizione dettagliata dei progetti è riportata nell’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2019:2108:oj#art-2