Art. 6

In vigore dal 11 nov 2019
1.   Il Consiglio e l'alto rappresentante possono trattare i dati personali per svolgere i propri compiti a norma della presente decisione, in particolare: a) per quanto riguarda il Consiglio, per la preparazione e l'introduzione delle modifiche nell'allegato; b) per quanto riguarda l'alto rappresentante, per la preparazione di modifiche dell'allegato. 2.   Il Consiglio e l'alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell'elenco e a condanne penali di tali persone o a misure di sicurezza riguardanti tali persone, solo nella misura necessaria alla preparazione dell'allegato. 3.   Ai fini della presente decisione, il Consiglio e l'alto rappresentante sono designati come "titolari del trattamento" ai sensi dell', punto 8, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma del regolamento (UE) 2018/1725.
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