Art. 3
In vigore dal 11 nov 2019
1. Il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o dell'alto rappresentante, stabilisce e modifica l'elenco riportato nell'allegato.
2. Il Consiglio trasmette le decisioni di cui al paragrafo 1, compresi i motivi dell'inserimento nell'elenco, alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo interessati direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona fisica o giuridica, entità od organismo la possibilità di presentare osservazioni.
3. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione di cui al paragrafo 1 e ne informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo interessato.
Storico versioni
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