Art. 1
In vigore dal 11 nov 2019
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio di:
a)
persone fisiche responsabili o coinvolte – anche pianificando, preparando, partecipando, dirigendo o prestando assistenza – in attività di trivellazione collegate alla ricerca e alla produzione di idrocarburi, o all'estrazione di idrocarburi risultante da tali attività, senza l'autorizzazione della Repubblica di Cipro, nel suo mare territoriale o nella sua zona economica esclusiva, ovvero sulla sua piattaforma continentale.
Ciò include, nei casi in cui la zona economica esclusiva o la piattaforma continentale non sia stata delimitata in conformità del diritto internazionale con uno Stato avente una costa opposta, le attività suscettibili di compromettere od ostacolare il raggiungimento di un accordo di delimitazione;
b)
persone fisiche che forniscono sostegno finanziario, tecnico o materiale alle attività di trivellazione collegate alla ricerca e alla produzione di idrocarburi, o all'estrazione di idrocarburi risultante da tali attività, di cui alla lettera a);
c)
persone fisiche associate alle persone fisiche di cui alle lettere a) e b),
elencate nell'allegato.
2. Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l'ingresso nel proprio territorio.
3. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, vale a dire:
a)
in qualità di paese che ospita un'organizzazione intergovernativa internazionale;
b)
in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di questa organizzazione;
c)
in forza di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o
d)
in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia.
4. Il paragrafo 3 si applica anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
5. Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga a norma del paragrafo 3 o 4.
6. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure imposte a norma del paragrafo 1 allorquando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative e a riunioni promosse o ospitate dall'Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente gli obiettivi politici delle misure restrittive.
7. Gli Stati membri possono anche concedere deroghe alle misure stabilite a norma del paragrafo 1 quando l'ingresso o il transito è necessario per l'espletamento di un procedimento giudiziario.
8. Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 6 o 7 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.
9. Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 3, 4, 6, 7 o 8, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato, l'autorizzazione è strettamente limitata ai fini per i quali è concessa e alle persone direttamente interessate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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