Art. 26
Attrezzature elettroniche di una sala riunione RESTREINT UE/EU RESTRICTED
In vigore dal 17 ott 2019
Attrezzature elettroniche di una sala riunione RESTREINT UE/EU RESTRICTED
1. Solo sistemi informatici accreditati in conformità all’ della presente decisione possono essere utilizzati quando sono trasmesse informazioni classificate, ad esempio durante una presentazione nella quale si mostrano informazioni classificate RESTREINT UE/EU RESTRICTED o quando sono organizzate videoconferenze.
2. Il presidente assicura che siano spenti i dispositivi elettronici portatili non autorizzati.
Storico versioni
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