Art. 11

Trattamento elettronico

In vigore dal 17 ott 2019
Trattamento elettronico 1.   I documenti RESTREINT UE/EU RESTRICTED sono creati con mezzi elettronici, se disponibili. 2.   Il personale della Commissione usa il CIS accreditato per la creazione di informazioni di livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED. Il personale consulta il responsabile locale per la sicurezza (LSO) se vi sono dubbi su quale CIS possa essere utilizzato. In consultazione con l’autorità di sicurezza della Commissione, possono essere applicate procedure specifiche in situazioni di emergenza o in configurazioni tecniche specifiche. 3.   I documenti RESTREINT UE/EU RESTRICTED, compresi i progetti di cui all’, non sono inviati per posta elettronica ordinaria non criptata, non sono stampati o digitalizzati su stampanti o scanner standard o su dispositivi personali dei membri del personale. Per la stampa dei documenti RESTREINT UE/EU RESTRICTED sono utilizzate solo stampanti o fotocopiatrici collegate a computer indipendenti o a un sistema accreditato.
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