Art. 38

Responsabilità del declassamento e della declassificazione

In vigore dal 17 ott 2019
Responsabilità del declassamento e della declassificazione 1.   Le informazioni CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL e SECRET UE/EU SECRET non sono declassate o declassificate senza l’autorizzazione dell’originatore. 2.   Il dipartimento della Commissione che crea un documento classificato è responsabile della decisione relativa al declassamento o alla declassificazione. All’interno della Commissione, tutte le richieste di declassamento o declassificazione sono soggette alla consultazione del capo unità o del direttore del dipartimento originatore. Se ha compilato informazioni classificate a partire da varie fonti, il dipartimento chiede dapprima l’autorizzazione a tutte le altre parti che hanno fornito le fonti, compresi gli Stati membri, altri organismi dell’UE, paesi terzi od organizzazioni internazionali. 3.   Se il dipartimento originatore della Commissione non esiste più e le sue competenze sono state assunte da un altro servizio, quest’ultimo prende la decisione in merito al declassamento e alla declassificazione. Se il dipartimento originatore non esiste più e le sue competenze non sono state assunte da un altro servizio, la decisione in merito al declassamento o alla declassificazione è presa congiuntamente dai capi unità o dai direttori delle direzioni generali destinatarie. 4.   Il dipartimento responsabile del declassamento o della declassificazione collabora con il rispettivo ufficio di registrazione in merito alle modalità pratiche di declassamento o declassificazione.
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