Art. 37
Quando declassare o declassificare
In vigore dal 17 ott 2019
Quando declassare o declassificare
1. Le informazioni restano classificate solo finché necessitano di protezione. Per declassamento si intende una riduzione del livello di classifica di sicurezza. Per declassificazione si intende che le informazioni non sono più considerate classificate. Al momento della creazione l’originatore indica, laddove possibile, se le ICUE possono essere declassificate ad una certa data o in seguito ad un dato evento. In mancanza di tale indicazione, l’originatore riesamina le informazioni e valuta i rischi almeno ogni cinque anni al fine di determinare se il livello di classificazione iniziale sia ancora giustificato.
2. I documenti della Commissione possono anche essere declassati o declassificati ad hoc, ad esempio a seguito di una richiesta di accesso da parte del pubblico.
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