Art. 35

Scambio di informazioni CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL e SECRET UE/EU SECRET con paesi terzi e organizzazioni internazionali

In vigore dal 17 ott 2019
Scambio di informazioni CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL e SECRET UE/EU SECRET con paesi terzi e organizzazioni internazionali 1.   Le informazioni CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL e SECRET UE/EU SECRET sono comunicate a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale solo se il destinatario ha necessità di conoscere e il paese o l’organizzazione internazionale dispone di un adeguato quadro giuridico o amministrativo, quale un accordo sulla sicurezza delle informazioni o un accordo amministrativo con la Commissione. Le disposizioni di tali accordi prevalgono sulle disposizioni della presente decisione. 2.   L’ufficio di registrazione delle ICUE gestito dal segretariato generale funge di norma da principale punto d’ingresso e uscita per le informazioni classificate CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL e SECRET UE/EU SECRET scambiate tra la Commissione e i paesi terzi o le organizzazioni internazionali. L’autorità di sicurezza della Commissione è sempre consultata quando esistono motivi di sicurezza, organizzativi o operativi che rendono più opportuno che gli uffici di registrazione locali delle ICUE operino come punto di entrata e di uscita per le questioni di competenza del dipartimento interessato. 3.   Tutte le informazioni classificate ricevute da un paese terzo o da un’organizzazione internazionale sono registrate a fini di sicurezza. Il personale contatta pertanto l’ufficio di registrazione se riceve informazioni classificate che non provengono dal circuito ordinario di tale ufficio. 4.   Per assicurarne la tracciabilità le informazioni CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL e SECRET UE/EU SECRET sono registrate: — quando entrano in un’entità organizzativa o ne escono; — quando entrano in un CIS o ne escono. 5.   Tale registrazione può essere effettuata su carta o in registri elettronici. 6.   Le procedure di registrazione delle informazioni classificate trattate nell’ambito di un CIS accreditato possono essere eseguite mediante procedure interne allo stesso CIS. In tal caso il CIS prevede misure volte a garantire l’integrità delle registrazioni dei registri elettronici. 7.   Alle informazioni classificate ricevute dai paesi terzi o dalle organizzazioni internazionali è attribuito un livello di protezione equivalente alle ICUE recanti un contrassegno di classifica equivalente a quello stabilito nel rispettivo accordo amministrativo sulla sicurezza delle informazioni.
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Scambio di informazioni CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL e SECRET UE/EU SECRET con paesi terzi e organizzazioni internazionali (Art. 35 Decisione (UE) 2019/1961) — Testo vigente | Portale Normativo