Art. 9
Responsabilità e risarcimento danni
In vigore dal 31 lug 2019
Responsabilità e risarcimento danni
Gli Stati membri rinunciano ad avviare eventuali azioni giudiziarie contro la Commissione per i danni subiti in conseguenza di un intervento di assistenza fornito nel quadro del meccanismo unionale o per le conseguenze derivanti dalla mancata mobilitazione, dalla smobilitazione o dal disimpegno delle risorse di rescEU fornite nell'ambito del meccanismo unionale e della presente decisione, fatti salvi i casi debitamente provati di dolo o colpa grave.
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