Art. 9 · Responsabilità e risarcimento danni

Art. 9

Responsabilità e risarcimento danni

In vigore dal 31 lug 2019
Responsabilità e risarcimento danni Gli Stati membri rinunciano ad avviare eventuali azioni giudiziarie contro la Commissione per i danni subiti in conseguenza di un intervento di assistenza fornito nel quadro del meccanismo unionale o per le conseguenze derivanti dalla mancata mobilitazione, dalla smobilitazione o dal disimpegno delle risorse di rescEU fornite nell'ambito del meccanismo unionale e della presente decisione, fatti salvi i casi debitamente provati di dolo o colpa grave.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2019:1310:oj#art-9