Art. 7
Contenuto generale dei contratti operativi
In vigore dal 31 lug 2019
Contenuto generale dei contratti operativi
I contratti operativi di cui all', paragrafo 5, della decisione n. 1313/2013/UE, tra l'altro:
a)
specificano la natura dell'entità che ospita le risorse di rescEU;
b)
specificano le ubicazioni delle risorse ospitate di rescEU;
c)
forniscono informazioni sui servizi logistici e assicurativi pertinenti;
d)
descrivono a grandi linee il processo decisionale nazionale per garantire la disponibilità e lo stato di prontezza delle risorse di rescEU per le operazioni nell'ambito del meccanismo unionale nei tempi previsti dai pertinenti requisiti di qualità;
e)
contengono informazioni aggiornate sul personale, compresi i termini e le condizioni del loro contratto di lavoro, i contratti di assicurazione, la formazione e una descrizione delle misure adottate per garantire la loro mobilitazione a livello internazionale;
f)
comprendono un piano di mantenimento;
g)
prevedono obblighi specifici in materia di comunicazione;
h)
stabiliscono i requisiti in materia di visibilità per l'Unione di cui all'articolo 20 bis della decisione n. 1313/2013/UE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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