Art. 7 · Contenuto generale dei contratti operativi

Art. 7

Contenuto generale dei contratti operativi

In vigore dal 31 lug 2019
Contenuto generale dei contratti operativi I contratti operativi di cui all', paragrafo 5, della decisione n. 1313/2013/UE, tra l'altro: a) specificano la natura dell'entità che ospita le risorse di rescEU; b) specificano le ubicazioni delle risorse ospitate di rescEU; c) forniscono informazioni sui servizi logistici e assicurativi pertinenti; d) descrivono a grandi linee il processo decisionale nazionale per garantire la disponibilità e lo stato di prontezza delle risorse di rescEU per le operazioni nell'ambito del meccanismo unionale nei tempi previsti dai pertinenti requisiti di qualità; e) contengono informazioni aggiornate sul personale, compresi i termini e le condizioni del loro contratto di lavoro, i contratti di assicurazione, la formazione e una descrizione delle misure adottate per garantire la loro mobilitazione a livello internazionale; f) comprendono un piano di mantenimento; g) prevedono obblighi specifici in materia di comunicazione; h) stabiliscono i requisiti in materia di visibilità per l'Unione di cui all'articolo 20 bis della decisione n. 1313/2013/UE.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2019:1310:oj#art-7