Art. 3

In vigore dal 31 lug 2019
1.   L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione dei progetti di cui all', paragrafo 2, è pari a 1 913 900 EUR. 2.   Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione. 3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine conclude un accordo di finanziamento con il segretariato OSCE. Tale accordo prevede che il segretariato OSCE assicuri la visibilità del contributo dell'Unione corrispondente all'entità di tale contributo. 4.   La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. La Commissione informa il Consiglio di ogni difficoltà in tale procedimento e della data di conclusione dell'accordo di finanziamento.
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