Art. 1

In vigore dal 31 lug 2019
1.   Al fine di promuovere la pace e la sicurezza, nonché un multilateralismo efficace a livello globale e regionale, l'Unione persegue i seguenti obiettivi: — rafforzare la sicurezza e protezione biologica in Ucraina migliorando la base legislativa e regolamentare di tale paese e il suo sistema sanitario umano e veterinario e sensibilizzando gli scienziati della vita; — favorire un multilateralismo efficace a livello regionale sostenendo l'azione dell'OSCE volta a rafforzare le capacità delle autorità competenti ucraine nel campo della sicurezza e protezione biologica in linea con gli obblighi derivanti dall'UNSCR 1540 (2004) e dalla BTWC. 2.   Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, l'Unione intraprende i seguenti progetti: — armonizzazione della regolamentazione vigente in Ucraina in materia di biosicurezza e bioprotezione con gli standard internazionali; — creazione di un sistema sostenibile di sorveglianza veterinaria in Ucraina per le malattie legate a patogeni particolarmente pericolosi; — sensibilizzazione, istruzione e formazione degli scienziati della vita in materia di biosicurezza e bioprotezione. Una descrizione particolareggiata dei progetti di cui sopra figura nell'allegato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2019:1296:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo