Art. 2
In vigore dal 31 lug 2019
1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell'attuazione della presente decisione.
2. L'esecuzione tecnica dei progetti di cui all', paragrafo 2, è assicurata dal segretariato OSCE, che svolge tale compito sotto il controllo dell'alto rappresentante. A tal fine, l'alto rappresentante conclude gli accordi necessari con il segretariato OSCE.
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