Art. 12

Relazioni

In vigore dal 12 lug 2019
Relazioni Ogni anno, entro il 30 giugno, le autorità competenti presentano alla Commissione una relazione contenente le seguenti informazioni: a) mappe che mostrano la percentuale di aziende agricole, la percentuale di bestiame, la percentuale di superficie agricola e di uso locale del terreno, nonché i dati relativi alla rotazione delle colture e alle pratiche agricole delle aziende beneficiarie di un'autorizzazione a norma dell', conformemente all', paragrafo 1; b) i risultati del monitoraggio delle acque, comprese le informazioni relative all'evoluzione della qualità delle acque sotterranee, superficiali e delle acque che alimentano il Mare del Nord, nonché un'analisi dell'impatto della deroga sulla qualità delle acque di cui all', paragrafo 3; c) una valutazione del residuo di nitrati nel profilo del suolo in autunno per le parcelle che beneficiano di un'autorizzazione ai sensi dell' e un confronto con i dati relativi al residuo di nitrati e la loro evoluzione nelle parcelle che non beneficiano di tale autorizzazione, per le rotazioni analoghe di colture. Le parcelle che non beneficiano di un'autorizzazione ai sensi dell' comprendono le parcelle presso aziende agricole che beneficiano di tale autorizzazione e le parcelle di altre aziende agricole; d) una valutazione dello stato fosforico del suolo per le parcelle che beneficiano di un'autorizzazione ai sensi dell' e per le parcelle che non beneficiano di tale autorizzazione; e) le informazioni sulla concentrazione di nitrati e fosforo nelle acque che lasciano la zona radicale di cui , paragrafo 5; f) i dati raccolti sull'uso locale del terreno, sulla rotazione delle colture, sulle pratiche agricole, sull'uso di nutrienti e sulla produzione di effluente, nonché i risultati dei calcoli, basati su modelli, relativi all'entità della lisciviazione di nitrati e fosforo dalle aziende che beneficiano di un'autorizzazione a norma dell', di cui all', paragrafo 6; g) una valutazione dell'attuazione delle condizioni d'autorizzazione sulla base dei controlli presso l'azienda agricola e sulla parcella, unitamente ai controlli sul trasporto di effluente, nonché delle informazioni sulle aziende risultate non conformi in sede di controlli amministrativi e di ispezioni in loco; h) informazioni sul trattamento dell'effluente, incluso l'ulteriore trattamento e l'utilizzo delle frazioni solide, nonché dati dettagliati relativi alle caratteristiche dei sistemi di trattamento, la loro efficienza e la composizione dell'effluente trattato; i) informazioni sul numero di aziende agricole che beneficiano di un'autorizzazione ai sensi dell' e sul numero di parcelle nelle quali sono stati applicati effluente trattato ed effluente a basso tenore di azoto e fosfati, nonché sui volumi di tali effluenti; j) le metodologie, di cui all', paragrafo 3, per determinare la composizione dell'effluente trattato, le variazioni della composizione e l'efficienza di trattamento per ciascuna azienda agricola beneficiaria di un'autorizzazione a norma dell'; k) l'elenco degli impianti di trattamento dell'effluente di cui all', paragrafo 5; l) una sintesi e una valutazione dei dati ottenuti dal monitoraggio specifico per area di cui all', paragrafo 5; m) l'evoluzione del numero dei capi per categoria di bestiame nella regione delle Fiandre e nelle aziende agricole che beneficiano di un'autorizzazione ai sensi dell'. I dati territoriali contenuti nella relazione sono conformi, laddove applicabile, alle disposizioni della direttiva 2007/2/CE. Nel raccogliere i dati necessari il Belgio si avvale, se del caso, delle informazioni acquisite nel quadro del sistema integrato di gestione e di controllo istituito a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
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Relazioni (Art. 12 Decisione (UE) 2019/1205) — Testo vigente | Portale Normativo