Art. 6

Condizioni riguardanti il trattamento dell'effluente

In vigore dal 12 lug 2019
Condizioni riguardanti il trattamento dell'effluente 1.   Le autorità competenti garantiscono che la frazione solida derivante dal trattamento dell'effluente sia consegnata a impianti autorizzati per essere riciclata. Gli impianti autorizzati presentano ogni anno alle autorità competenti i quantitativi di effluente ricevuto per il trattamento e la destinazione della frazione solida e dell'effluente trattato, nonché il relativo tenore di azoto e fosforo. 2.   Gli agricoltori che beneficiano della deroga e che effettuano il trattamento dell'effluente presentano ogni anno alle autorità competenti i dati relativi ai quantitativi di effluente inviato al trattamento e ai quantitativi di effluente trattato ricevuto, nonché al relativo tenore di azoto e fosforo. 3.   Le autorità competenti definiscono e aggiornano con cadenza regolare le metodologie per determinare la composizione dell'effluente trattato, le variazioni di composizione e l'efficienza di trattamento per ogni azienda agricola che beneficia di una deroga individuale. 4.   Le autorità competenti garantiscono che l'ammoniaca e le altre emissioni derivate dal trattamento dell'effluente siano raccolte e trattate in modo da ridurre l'impatto ambientale e altri inconvenienti per gli impianti che generano emissioni superiori a quelle di riferimento, ossia lo stoccaggio e l'utilizzo sul terreno di effluente di allevamento non trattato. 5.   Le autorità competenti garantiscono l'istituzione e l'aggiornamento regolare di un elenco degli impianti che necessitano di trattamento delle emissioni.
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