Art. 11

Controlli e ispezioni

In vigore dal 12 lug 2019
Controlli e ispezioni 1.   Tutte le domande di deroga sono oggetto di un controllo amministrativo delle autorità competenti. Qualora dal controllo risulti che le condizioni di cui agli non sono rispettate, il richiedente ne è informato. In tale caso la domanda si considera respinta. 2.   Le autorità competenti stabiliscono un programma di ispezioni in loco basato sull'analisi dei rischi, sui risultati dei controlli effettuati negli anni precedenti e sull'esito dei controlli casuali a carattere generale relativi all'applicazione della normativa che recepisce la direttiva 91/676/CEE. 3.   Le ispezioni in loco sono effettuate in almeno il 7 % delle aziende agricole che beneficiano di un'autorizzazione ai sensi dell', per valutare il rispetto delle condizioni di cui agli . 4.   Qualora si accerti che un'azienda agricola beneficiaria di un'autorizzazione ai sensi dell' non abbia soddisfatto in un qualsiasi anno le condizioni di cui agli , il titolare dell'autorizzazione è sanzionato conformemente alla normativa nazionale e non ha diritto a beneficiare dell'autorizzazione l'anno successivo. 5.   I risultati delle misurazioni di cui all', paragrafo 8, sono soggetti a verifica. Qualora dalla verifica risulti un mancato rispetto, compreso il superamento della soglia di base quale definita dal decreto effluenti di allevamento, il richiedente ne è informato e la domanda di autorizzazione per l'anno successivo relativa alla/e parcella/e è respinta. 6.   Le autorità competenti si assicurano che siano effettuati controlli in loco almeno sul 2 % delle operazioni di trasporto di effluente sulla base di una valutazione del rischio e dei risultati dei controlli amministrativi di cui al paragrafo 1. 7.   I controlli contemplano la verifica del rispetto degli obblighi in materia di accreditamento, il controllo dei documenti di accompagnamento, la verifica dell'origine e della destinazione dell'effluente nonché il campionamento dell'effluente trasportato. 8.   Il campionamento dell'effluente può essere effettuato, se opportuno, durante le operazioni di carico, utilizzando strumenti automatici di campionamento montati sul veicolo. 9.   I campioni di effluente sono analizzati da laboratori riconosciuti dalle autorità competenti e i risultati delle analisi sono comunicati agli agricoltori che inviano l'effluente e agli agricoltori destinatari. 10.   Le autorità competenti dispongono dei poteri e dei mezzi necessari per verificare la conformità alle condizioni per la concessione di un'autorizzazione a norma della presente decisione.
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Controlli e ispezioni (Art. 11 Decisione (UE) 2019/1205) — Testo vigente | Portale Normativo