Art. 7
Comunicazione dei dati
In vigore dal 7 giu 2019
Comunicazione dei dati
1. Gli Stati membri comunicano i dati e presentano la relazione di controllo della qualità sull'attuazione dell'articolo 11, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2008/98/CE nel formato riportato nell'allegato IV.
Ai fini dell'attuazione dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/98/CE, gli Stati membri che comunicano i dati e presentano la relazione di controllo della qualità nel formato riportato nell'allegato V sono considerati conformi al primo comma.
2. Gli Stati membri comunicano i dati e presentano la relazione di controllo della qualità sull'attuazione dell'articolo 11, paragrafo 2, lettere da c) a e), e paragrafo 3, della direttiva 2008/98/CE nel formato riportato nell'allegato V.
3. Gli Stati membri comunicano i dati e presentano la relazione di controllo della qualità sugli oli industriali o lubrificanti, minerali o sintetici, immessi sul mercato e sugli oli usati raccolti in modo differenziato e trattati nel formato riportato nell'allegato VI.
4. La Commissione pubblica i dati comunicati dagli Stati membri salvo il caso in cui, per quanto riguarda le informazioni figuranti nelle relazioni di controllo della qualità, uno Stato membro fornisca una richiesta giustificata di astensione dalla pubblicazione di taluni dati.
Storico versioni
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