Art. 9
Disposizioni transitorie
In vigore dal 7 giu 2019
Disposizioni transitorie
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati relativi all'attuazione dell'articolo 11, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2008/98/CE per l'anno di riferimento 2016 e, se del caso, per l'anno di riferimento 2017 entro il 30 settembre 2019. I dati per l'anno di riferimento 2018 e, se del caso, per l'anno di riferimento 2019 sono presentati entro 18 mesi dalla fine di ciascun anno di riferimento. I dati previsti dal presente articolo sono trasmessi alla Commissione mediante la norma di interscambio di cui all', paragrafo 4, della decisione 2011/753/UE.
Storico versioni
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