Art. 6

Raccolta dei dati

In vigore dal 7 giu 2019
Raccolta dei dati 1.   Gli Stati membri ottengono i dati direttamente dagli enti o dalle imprese che gestiscono i rifiuti, secondo il caso. 2.   Gli Stati membri prendono in considerazione l'uso di registri elettronici per registrare i dati sui rifiuti urbani. 3.   Qualora la raccolta dei dati sia basata su indagini, queste soddisfano i requisiti minimi seguenti: a) sono condotte a intervalli regolari e specificati e riflettono adeguatamente la variazione nei dati oggetto di indagine; b) sono basate su campioni rappresentativi della popolazione a cui si applicano i loro risultati.
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Raccolta dei dati (Art. 6 Decisione (UE) 2019/1004) — Testo vigente | Portale Normativo