Art. 6
Raccolta dei dati
In vigore dal 7 giu 2019
Raccolta dei dati
1. Gli Stati membri ottengono i dati direttamente dagli enti o dalle imprese che gestiscono i rifiuti, secondo il caso.
2. Gli Stati membri prendono in considerazione l'uso di registri elettronici per registrare i dati sui rifiuti urbani.
3. Qualora la raccolta dei dati sia basata su indagini, queste soddisfano i requisiti minimi seguenti:
a)
sono condotte a intervalli regolari e specificati e riflettono adeguatamente la variazione nei dati oggetto di indagine;
b)
sono basate su campioni rappresentativi della popolazione a cui si applicano i loro risultati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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