Art. 4
Calcolo dei rifiuti urbani organici riciclati di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 4, della direttiva 2008/98/CE
In vigore dal 7 giu 2019
Calcolo dei rifiuti urbani organici riciclati di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 4, della direttiva 2008/98/CE
1. La quantità dei rifiuti urbani organici riciclati immessi nel trattamento aerobico o anaerobico comprende soltanto i materiali sottoposti effettivamente a trattamento aerobico o anaerobico, escludendo tutti i materiali, anche biodegradabili, che sono eliminati per via meccanica nel corso dell'operazione di riciclaggio o successivamente.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2027 gli Stati membri possono computare come riciclati i rifiuti urbani organici soltanto in una delle ipotesi seguenti:
a)
sono stati raccolti in modo differenziato alla fonte;
b)
sono stati raccolti insieme a rifiuti aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità in conformità dell'articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/98/CE;
c)
sono stati differenziati e riciclati alla fonte.
3. Per calcolare la quantità dei rifiuti urbani organici differenziati e riciclati alla fonte, gli Stati membri applicano la metodologia prevista nell'allegato II.
4. La quantità dei rifiuti urbani organici differenziati e riciclati alla fonte determinata a norma del paragrafo 3 è inclusa sia nella quantità dei rifiuti urbani riciclati sia nella quantità totale dei rifiuti urbani prodotti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2019:1004:oj#art-4