Art. 2

Calcolo dei rifiuti urbani preparati per il riutilizzo di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE

In vigore dal 7 giu 2019
Calcolo dei rifiuti urbani preparati per il riutilizzo di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE La quantità dei rifiuti urbani preparati per il riutilizzo comprende soltanto i prodotti o componenti di prodotti che, in esito a operazioni di controllo, pulizia o riparazione, possono essere riutilizzati senza ulteriore cernita o pretrattamento. Le parti di tali prodotti o componenti di prodotti che sono state eliminate con le operazioni di riparazione possono essere incluse nella quantità dei rifiuti urbani preparati per il riutilizzo.
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