Art. 1
Definizioni
In vigore dal 7 giu 2019
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:
a) «quantità»: la massa misurata in tonnellate;
b) «materiali interessati»: i materiali di rifiuti urbani che sono ritrattati in una determinata operazione di riciclaggio per ottenere prodotti, materiali o sostanze che non sono rifiuti;
c) «materiali non interessati»: i materiali di rifiuti urbani che non sono ritrattati in una determinata operazione di riciclaggio per ottenere prodotti, materiali o sostanze che non sono rifiuti;
d) «trattamento preliminare»: qualsiasi operazione di trattamento che i materiali di rifiuti urbani subiscono prima di essere sottoposti all'operazione di riciclaggio con la quale tali materiali sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze che non sono rifiuti. Ciò comprende il controllo, la cernita e altre operazioni preparatorie per eliminare i materiali non interessati e garantire un riciclaggio di qualità;
e) «punto di calcolo»: il punto di immissione dei materiali di rifiuti urbani nell'operazione di riciclaggio con la quale i rifiuti sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze che non sono rifiuti, o il punto in cui i materiali di rifiuto cessano di essere rifiuti in seguito a un'operazione preparatoria prima di essere ritrattati;
f) «punto di misurazione»: il punto in cui la massa dei materiali di rifiuto è misurata per determinare la quantità di rifiuti in corrispondenza del punto di calcolo;
g) «rifiuti urbani organici differenziati e riciclati alla fonte»: i rifiuti urbani organici che sono riciclati nel luogo in cui sono prodotti dalle persone che li producono.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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