Art. 3

Presentazione delle informazioni o dei documenti aggiuntivi nel servizio di account sicuro

In vigore dal 26 feb 2019
Presentazione delle informazioni o dei documenti aggiuntivi nel servizio di account sicuro 1.   Ai fini dell'articolo 27 del regolamento (UE) 2018/1240 il richiedente presenta le informazioni o i documenti aggiuntivi in uno dei formati seguenti: a) Portable Document Format (PDF); b) Joint Photographic Experts Group (JPEG); o c) Portable Network Graphics (PNG). 2.   Il servizio di account sicuro accetta il caricamento finale di 20 file al massimo per una quantità totale di informazioni non superiore a 50 MB. 3.   Il richiedente può salvare le operazioni di presentazione delle informazioni o dei documenti aggiuntivi nel servizio di account sicuro e riprenderle entro il termine di cui dispone a norma dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240 o entro il termine stabilito dall'unità nazionale ETIAS se si applica l'articolo 44 del medesimo regolamento. Il servizio di account sicuro consente al richiedente di indicare chiaramente se la presentazione è definitiva o no. Il servizio di account sicuro consente al richiedente di verificare se i documenti sono caricati correttamente prima di confermare la presentazione. 4.   Prima di confermare la presentazione definitiva il richiedente può sopprimere i documenti caricati entro il termine di cui dispone a norma dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240 o entro il termine stabilito dall'unità nazionale ETIAS se si applica l'articolo 44 del medesimo regolamento. 5.   Il richiedente conferma la presentazione tramite barratura dell'apposita casella nel servizio di account sicuro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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