Art. 2
Autenticazione a due fattori per l'accesso al servizio di account sicuro
In vigore dal 26 feb 2019
Autenticazione a due fattori per l'accesso al servizio di account sicuro
1. La connessione al servizio di account sicuro è subordinata a un'autenticazione a due fattori.
2. La prima autenticazione comporta l'inserimento dei dati seguenti:
a)
numero della domanda;
b)
numero del documento di viaggio.
3. Se il richiedente non indica il numero della domanda, la prima autenticazione comporta l'inserimento dei dati seguenti:
a)
numero del documento di viaggio;
b)
paese di rilascio del documento di viaggio, da selezionare in un elenco prestabilito;
c)
data di rilascio e di scadenza del documento di viaggio; e
d)
nomi di entrambi i genitori.
4. Il numero della domanda è quello inviato al richiedente mediante il servizio di posta elettronica ETIAS alla presentazione della domanda. Gli altri dati indicati dal richiedente a norma del paragrafo 2 o del paragrafo 3 sono quelli che ha indicato alla presentazione della domanda.
5. La seconda autenticazione consiste nell'inserimento di un codice univoco nel servizio di account sicuro per confermare l'autenticazione.
6. Alla trasmissione delle informazioni previste al paragrafo 2 o al paragrafo 3 è generato automaticamente il codice univoco di cui al paragrafo 4, che è inviato al richiedente mediante il servizio di posta elettronica di cui all', paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2018/1240.
7. Il codice univoco è inviato all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda.
8. Il codice univoco scade dopo un periodo breve di tempo. L'invio al richiedente di un nuovo codice univoco invalida i codici univoci inviatigli in precedenza.
9. Il codice univoco è monouso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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