Art. 5

Comunicazione fra il servizio di account sicuro e il sistema centrale ETIAS

In vigore dal 26 feb 2019
Comunicazione fra il servizio di account sicuro e il sistema centrale ETIAS 1.   Quando un'unità nazionale ETIAS chiede informazioni o documenti aggiuntivi a norma dell'articolo 27 o dell'articolo 44 del regolamento (UE) 2018/1240, il sistema centrale ETIAS ne informa immediatamente il servizio di account sicuro tramite il servizio web sicuro di cui all', paragrafo 2, lettera l), del regolamento (UE) 2018/1240. 2.   Quando il richiedente presenta le informazioni o i documenti aggiuntivi, il servizio di account sicuro: a) calcola i valori hash dei file presentati; e b) trasmette le informazioni o i documenti aggiuntivi al sistema centrale ETIAS tramite il servizio web sicuro. 3.   Prima di trasmettere i documenti al sistema centrale ETIAS il servizio web sicuro effettua le necessarie verifiche sulla loro sicurezza. 4.   Il sistema centrale ETIAS registra e conserva le informazioni e/o i documenti aggiuntivi nel fascicolo di domanda in conformità all'articolo 27, paragrafo 9, e dell'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240.
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Comunicazione fra il servizio di account sicuro e il sistema centrale ETIAS (Art. 5 Decisione (UE) 2019/971) — Testo vigente | Portale Normativo