Art. 5
Comunicazione fra il servizio di account sicuro e il sistema centrale ETIAS
In vigore dal 26 feb 2019
Comunicazione fra il servizio di account sicuro e il sistema centrale ETIAS
1. Quando un'unità nazionale ETIAS chiede informazioni o documenti aggiuntivi a norma dell'articolo 27 o dell'articolo 44 del regolamento (UE) 2018/1240, il sistema centrale ETIAS ne informa immediatamente il servizio di account sicuro tramite il servizio web sicuro di cui all', paragrafo 2, lettera l), del regolamento (UE) 2018/1240.
2. Quando il richiedente presenta le informazioni o i documenti aggiuntivi, il servizio di account sicuro:
a)
calcola i valori hash dei file presentati; e
b)
trasmette le informazioni o i documenti aggiuntivi al sistema centrale ETIAS tramite il servizio web sicuro.
3. Prima di trasmettere i documenti al sistema centrale ETIAS il servizio web sicuro effettua le necessarie verifiche sulla loro sicurezza.
4. Il sistema centrale ETIAS registra e conserva le informazioni e/o i documenti aggiuntivi nel fascicolo di domanda in conformità all'articolo 27, paragrafo 9, e dell'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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