Art. 2
Autenticazione a due fattori per l'accesso allo strumento di consenso
In vigore dal 22 feb 2019
Autenticazione a due fattori per l'accesso allo strumento di consenso
1. La connessione allo strumento di consenso è subordinata a un'autenticazione a due fattori.
2. La prima autenticazione comporta l'inserimento dei dati seguenti:
a)
numero della domanda;
b)
numero del documento di viaggio.
3. Se il richiedente non indica il numero della domanda, la prima autenticazione comporta l'inserimento dei dati seguenti:
a)
numero del documento di viaggio;
b)
paese di rilascio del documento di viaggio, da selezionare in un elenco prestabilito;
c)
data di rilascio e di scadenza del documento di viaggio;
d)
nomi di entrambi i genitori.
4. Il numero della domanda è quello inviato al richiedente mediante il servizio di posta elettronica ETIAS alla presentazione della domanda. Gli altri dati indicati dal richiedente a norma del paragrafo 2 o del paragrafo 3 sono quelli indicati nel modulo di domanda.
5. La seconda autenticazione consiste nell'inserimento di un codice univoco nello strumento di consenso.
6. Alla trasmissione delle informazioni previste al paragrafo 2 o al paragrafo 3 è generato automaticamente il codice univoco di cui al paragrafo 4, che è inviato al richiedente mediante il servizio di posta elettronica di cui all', paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2018/1240.
7. Il codice univoco scade dopo breve tempo. L'invio al richiedente di un nuovo codice univoco invalida i codici univoci inviatigli in precedenza.
8. Il codice univoco è inviato all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda.
9. Il codice univoco è monouso.
Storico versioni
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