Art. 6
Comunicazione fra lo strumento e il sistema centrale
In vigore dal 22 feb 2019
Comunicazione fra lo strumento e il sistema centrale
1. Quando è prestato il consenso alla conservazione del fascicolo di domanda in conformità dell'articolo 54 del regolamento (UE) 2018/1240:
a)
lo strumento di consenso ne informa il sistema centrale ETIAS tramite il servizio web sicuro di cui all', paragrafo 2, lettera l), del regolamento (UE) 2018/1240;
b)
il sistema centrale ETIAS conserva il fascicolo di domanda per un periodo di tre anni dalla fine del periodo di validità dell'autorizzazione ai viaggi.
2. Quando è revocato il consenso alla conservazione del fascicolo di domanda in conformità dell'articolo 54 del regolamento (UE) 2018/1240:
a)
lo strumento di consenso ne informa il sistema centrale ETIAS;
b)
il sistema centrale ETIAS sopprime automaticamente il fascicolo di domanda alla fine del periodo di validità dell'autorizzazione ai viaggi o nel corso dell'ulteriore periodo di conservazione di tre anni, se la revoca è disposta in tale periodo.
3. Il fascicolo di domanda è automaticamente soppresso dal sistema centrale ETIAS allo scadere del periodo di conservazione in conformità dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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